Notifica provata solo con l’avviso di ricevimento

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Cassazione (sent. 3141/2022) se l’atto da notificare non è consegnato al destinatario la prova della notifica è data solo con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica il deposito dell’atto presso l’ufficio postale.

La decisione

In grado d’appello la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva legittimato la cartella di pagamento relativa a tributi per l’anno 2009, sostenendo che l’appello, pur tempestivamente proposto, era infondato, in quanto ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta, con deposito dell’avviso di compiuta giacenza in assenza del destinatario dell’atto prodromico, era stata ritenuta dal primo giudice correttamente applicata la giurisprudenza della Cassazione in base alla quale è necessaria e sufficiente ai fini della notifica la prova della spedizione della seconda raccomandata, non occorrendo la dimostrazione della sua avvenuta ricezione.

Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, prospettando la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, avendo la CTR erroneamente considerato sufficiente, ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta dell’avviso di irrogazione di sanzioni la semplice spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, invece richiedendosi la prova della ricezione di detto avviso.

Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 2021, nei casi di temporanea assenza del destinatario, nella notifica a mezzo posta devono essere rispettate le formalità prescritte dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, ivi incluso l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito degli atti notificandi, di cui deve essere data prova producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata, chiarendosi che la C.A.D. riveste un ruolo essenziale, mirando a garantire “la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso.

La stessa Corte di Cassazione ha ricordato che le Sezioni Unite avevano affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.”

A tale principio non si era conformato il giudice di appello che aveva invece considerato, ai fini della validità della notifica a mezzo posta dell’atto prodromico alla cartella impugnata la sola spedizione dell’avviso di ricezione dell’atto non consegnato al destinatario, ritenendo non necessaria la prova della ricezione del detto avviso.