Nessuna definizione agevolata con il vizio di notifica della cartella

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Cassazione (sent. 35136/2021 S.U.) non è definibile in via agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 la lite con oggetto una cartella di pagamento emessa, in sede di controllo ex art. 36-bis DPR n. 600/1973, quando vengano fatti valere solo vizi propri quali il difetto di notifica e non vizi attinenti al merito della pretesa impositiva.

La decisione

Un contribuente impugnava il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria lamentando la nullità delle precedenti notifiche delle cartelle di pagamento. Nelle more di tale giudizio, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6, del D.L. n. 119/2018 ma la domanda era stata oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate ragion per cui contro tale provvedimento il veniva proposto ricorso per Cassazione.
Investita della questione, la Corte ha chiarito che, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di definizione agevolata delle liti disciplinate dalla legislazione previgente, l’art. 6, comma 12, DL n. 119/2018 le è stato conferito, in ipotesi di istanza presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego opposto dall’Ufficio, devolvendole pienezza del giudizio e, quindi, compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità.
La Cassazione ha quindi puntualizzato di non ignorare che la recente Cass., Sez. U, 25.6.2021, n. 18298, ha concluso nel senso per cui l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come, tale, impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del DLgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Sennonché la medesima Corte ha osservato come, nella specie, si sia al di fuori del perimetro applicativo di tale pronunzia, in quanto la cartella di pagamento oggetto del giudizio, opposta per il tramite dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non è stata impugnata avuto riguardo (anche) al merito della pretesa tributaria quanto, piuttosto, solamente per vizi propri – e, cioè, per difetto di notifica – con conseguente mancata verificazione del presupposto applicativo del principio predetto, consistente nell’esistenza di una lite sull’imposta.
In relazione a tale profilo specifico, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del DL n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e, con la sua impugnazione, vengano fatti valere (non solo vizi propri di quella, ma anche) motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Per questo rigettava il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018.