Confermata la definizione agevolata per la cartella da liquidazione automatica

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Cassazione (sent. 18298/2021 S.U.) è definibile in via agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 la lite con oggetto una cartella di pagamento emessa, in sede di controllo ex art. 36-bis DPR n. 600/1973, quando la cartella stessa rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

La decisione

In pendenza di un giudizio avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la società ricorrente aveva presentato nei termini istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6, del D.L. n. 119/2018 ma la domanda era stata oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate; il diniego era motivato sul presupposto che la normativa limitasse la definizione alle sole controversie inerenti agli “atti impositivi”, escludendo quelli aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento ed avvisi di liquidazione.
Investita della questione la Corte di Cassazione, osservava che l’iscrizione a ruolo, esattamente come gli avvisi di accertamento, svolge la duplice funzione di pretendere l’imposta dovuta e di irrogare la sanzione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, tanto da essere invalsa la nozione di “atto contestuale”, per evidenziare la natura polifunzionale dei provvedimenti impositivi. Ciò porta a ritenere che quando, come nella fattispecie, la cartella ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, pur resa nell’ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazione del contribuente, si ponga come atto di irrogazione della sanzione, essa configuri un atto impositivo, non diversamente da come sarebbe accaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento, unicamente nel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione e, pertanto, può costituire oggetto di definizione agevolata.
Quanto alla negazione della natura di “atto impositivo” della cartella emessa nell’ambito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, del DPR n. 600/1973, sui dati offerti dalla stessa dichiarazione del contribuente, laddove, come nel caso di specie, la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum.
Ciò risulta coerente con l’indirizzo della stessa Corte che riconosce al contribuente la facoltà d’impugnazione, ad esempio, delle stesse comunicazioni d’irregolarità rese ai sensi dell’art. 36-bis, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973, che rendano quindi il contribuente destinatario di una pretesa tributaria ben individuata nei termini sopra indicati (Cass., sez. 5, 11.05.2012 n. 7344; Cass., sez. 6-5, ord. 28.11.2014 n. 25297; Cass., sez. 6-5, ord. 19.02.2016 n. 3315).
In conclusione, ad avviso della Cassazione, può darsi continuità al principio secondo il quale l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata ai sensi dell’art. 6 del DL n. 119/2018 quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ex art. 19 del DLgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.