IL PRINCIPIO DI DIRITTO
Per la Cassazione (sent. 4280/2022) in caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma.
La decisione
A seguito del decesso di un intestatario di buoni fruttiferi, gli eredi, ad eccezione di uno, si presentavano all’Ufficio postale per chiedere il pagamento delle quote a loro spettanti ottenendo un rifiuto da Poste Italiane per l’assenza per l’appunto di un coerede; per questo richiedevano ed ottenevano dal Tribunale un decreto ingiuntivo in loro favore nonostante l’assenza di firma di uno dei coeredi.
Investita dell’impugnazione, la Corte d’Appello negava tale rimborso invocando l’art. 287 D.P.R. n. 256/1989 (secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”) applicabile, a proprio dire, anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio operato dall’art. 203 del medesimo D.P.R.
Giunto il giudizio in cassazione, la Corte ha rilevato che fra libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali ricorre una rilevante differenza, ossia il funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso” in caso di morte di uno dei cointestatari, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., il citato D.P.R., art. 204, co. 3, sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: “I buoni non sono sequestrabili nè pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno”.
I buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Poste Italiane, secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano.
Infine, il Giudice di legittimità ha ricordato che sulla questione è recentemente intervenuta anche la sent. n. 24639 del 13/9/2021 affermando: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione il D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256, art. 187, comma 1, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina”.