Come districarsi fra giudice tributario e ordinario

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Cassazione (sent. 8465/2022) rientra nella giurisdizione del giudice tributario la questione della prescrizione su una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell’atto di intimazione e non riguardante gli effetti “a valle” successivi alla notificazione della stessa.

 

La decisione

Un contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale contro un’intimazione di pagamento fondata su cartelle per contravvenzioni al codice della strada, per tasse automobilistiche e per tassa smaltimento dei rifiuti. L’opponente rilevava che in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, la pretesa andava dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

Costituitasi in giudizio, la Regione proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che fosse determinata la giurisdizione del giudice tributario.

Nel ricordare una precedente pronuncia (7822/2020) delle medesime Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto in forza del quale nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

  1. a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
  2. b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).

Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario dal momento che la questione della prescrizione sollevata dall’opponente atteneva ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell’atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguardava gli effetti “a valle” successivi alla notificazione della stessa.