Se la cartella è consegnata nelle mani della moglie è necessario l’invio della raccomandata informativa

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Cassazione (Ord. 14093/2022) la notifica a mani della moglie del contribuente, destinatario della cartella di pagamento, si perfeziona solo con l’invio della raccomandata informativa ex art. 60 D.P.R. n. 600/1972, co. 1, lett. b-bis).

La decisione

Un contribuente ricorreva avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contestando la legittimità della notificazione di talune cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato.

Giunto il giudizio in Cassazione, nel ricorso il contribuente deduceva la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, co. 1, lett. b) bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittima la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso del contribuente, faceva presente si trattava di notifica operata tramite il messo notificatore, per la quale la raccomandata informativa costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018) ed il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.

Ad avviso della Corte errava la CTR nel richiamare in motivazione il disposto dell’art. 139 c.p.c., poichè nel caso di notifica come quella in esame trova applicazione l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 per effetto del rinvio da parte dell’art. 26 D.P.R. n. 602/1972: tale norma infatti prescrive che “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto” (vale a dire il D.P.R. n. 600/1973).

A sua volta il co. 1, lett. b-bis) del citato art. 60 prevede che “se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da’ notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

Riteneva dunque il collegio, aderendo alla giurisprudenza costante della medesima Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2868 del 03/02/2017), che l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

La sentenza veniva conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.