La cartella notificata ad un coobbligato impedisce la decadenza verso agli altri coobbligati

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Corte di Cassazione (ord. 21180/2020) la tempestiva notifica della cartella di pagamento ad uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce nei loro confronti la decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

Una Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che in tema di notifica della cartella di pagamento al coobbligato l’art. 1310 c.c. non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella deve essere notificata anche al coobbligato entro i termini previsti dall’ art. 25 D.P.R. n. 602/1973.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto di voler dare ulteriore continuità al fermo indirizzo della Corte che, anche di recente, occupandosi della questione, ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (Cass. 1/02/2018, n. 2545; in senso conforme, ex multis: 25/05/2017, n. 13249; 27/01/2016, n. 1463; 10/12/2014, n. 25993; 21/12/2007, n. 27005; 14/06/1995, n. 6729);

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito (Cass. n. 13248 del 2017).

Per questi motivi, il Giudice di legittimità ha ritenuto che la CTR non si fosse attenuta a tali principi laddove aveva affermato che l’art. 1310 c.c. (secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”) non opera in quanto si tratta di intervenuta decadenza e non di prescrizione dell’azione accertatrice dell’Agenzia e di conseguenza la cartella doveva essere notificata anche alla contribuente coobbligata entro i termini di decadenza previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTR avrebbe dovuto invece escludere la decadenza nei confronti di tutti gli obbligati e verificare soltanto l’eventuale avvenuta prescrizione nei confronti dei coobbligati ai quali la cartella di pagamento non sia stata notificata.