Non va “fermata” l’auto dell’avvocato

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Secondo la C.T.P. di Frosinone (sent. 293/2020) l’auto di un avvocato non può essere soggetta a fermo quando si dimostra che la sua strumentalità all’attività professionale.

La decisione

Un avvocato proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessa per un debito tributario, sostenendo l’illegittimità e la nullità del fermo in quanto il veicolo poteva sottoposto a fermo amministrativo essendo bene strumentale, necessario ed indispensabile allo svolgimento/esercizio della propria attività professionale di avvocato e di tutte le altre attività connesse, come già segnalato all’Agenzia della Riscossione ed allega copia del registro beni ammortizzabili e della fattura acquisto.

La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso osservando che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di beni mobili registrati risultava formalmente emessa nel rispetto del dettato normativo e sostanzialmente corretta, visto che riportava tutte le indicazioni degli atti precedentemente notificati (cartella ed avvisi di accertamento) e i richiami normativi necessari a permettere al ricorrente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l’avevano determinata (motivazione), atti che non necessariamente devono essere allegati in quanto già a conoscenza del contribuente.

Secondo il giudice tributario, tuttavia è necessario considerare il co. 2 dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 a tenore del quale “La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.

Tale norma, continua il giudice adito, esclude la pignorabilità dei beni strumentali all’esercizio di una professione quale quella di avvocato quando questi dimostri che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione. Nel caso di specie l’auto del ricorrente che era inserita nel registro dei beni ammortizzabili (come risulta dalla allegata copia del registro stesso), prontamente comunicato con lettera/istanza diffida, all’Agente della riscossione, unitamente all’ampia documentazione in ordine all’attività svolta collegata alla professione di avvocato, non poteva essere sottoposta al fermo, che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione.