Impugnazione del diniego di sgravio e prescrizione del credito

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Per la Corte di Cassazione (sent. n. 8719 del 11.5.2020) è possibile far valere la prescrizione di somme iscritte a ruolo impugnando il diniego allo sgravio emesso dall’ente creditore.

La decisione

Un contribuente, nella fattispecie un Condominio, veniva a conoscenza dell’esistenza di somme iscritte a ruolo dal Comune a titolo di Tassa rifiuti solamente a eseguito di controlli presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Conseguentemente, formulava istanza di annullamento in autotutela chiedendo al Comune l’annullamento dei ruoli per intervenuta prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle di pagamento.

Avendo il Comune rigettato l’istanza, il Condominio impugnava il diniego di sgravio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso ma, sull’appello proposto dal Comune, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile il ricorso.

La controversia giungeva, quindi, davanti alla Corte di Cassazione la quale, nell’accogliere il ricorso del Condominio, rilevava come la CTR fosse incorsa in un palese equivoco nell’affermare che il Condominio, tramite l’impugnazione in questione, avesse tentato di eludere il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate.

Il condominio, con l’impugnazione, non intendeva far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo dal momento che al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata: il condominio deduceva che per l’inerzia, prolungata per oltre 5 anni, nel recupero di tali crediti sarebbe maturata la prescrizione e, conseguentemente, tale deduzione risultava fondata.

La Cassazione ricordava che la giurisprudenza ricomprende tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica del contribuente (Cass., n. 285/2010; Cass., n. 16100/2011): senza considerare che, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l’impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della riscossione.

La Cassazione, inoltre, confermava la prescrizione di 5 anni per i crediti TARSU ai sensi dell’art. 2948 c.c., co. 1, n. 4 (Cass., n. 4283/20:10; Cass., n. 24679/2011), rilevando altresì che l’art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell’actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato, con evidente impossibilità di sua applicazione ai crediti portati da cartelle non impugnate, non potendo equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del giudicato.

Infine, ad avviso della Cassazione, il legittimato passivo dell’azione di annullamento e di accertamento della prescrizione è solo l’ente impositore dal momento che l’atto impugnato è un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l’avvenuta prescrizione dei crediti da essi portati.

Non potrebbe sostenersi che l’ente impositore si troverebbe in condizioni di minorata difesa, non disponendo della possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità dell’agente della riscossione: infatti, il rapporto di affidamento esistente tra il Comune e il suo agente della riscossione configura quest’ultimo come una sorta di mandatario senza rappresentanza, al quale l’ente impositore potrebbe sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti necessari per difendersi in giudizio.