rottamazione quater

Rottamazione-quater

Che cosa è la rottamazione? 
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto una nuova Rottamazione per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

In che consiste la rottamazione?
Più in dettaglio, i debiti possono essere estinti versando le somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non devono essere versati:
– gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
– gli interessi di mora ex art. 30, co. 1 del D.P.R. 602/1973;
– le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all’arti. 27, co. 1, del D.Lgs. 46/1999);
– gli aggi per l’agente della riscossione.

Come si pagano le somme “rottamate”?
È possibile pagare gli importi:
a. in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

b. oppure con un massimo di 18 rate (5 anni), così ripartite:

  • le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, entro il 31.07.2023 (prima rata) ed entro il 30.11.2023 (seconda rata);
  • le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% a decorrere dal 1° agosto 2023.

Casi particolari
I debiti delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV) rientrano nella rottamazione se l’ente previdenziale entro il 31.1.2023 delibera di aderirvi.

Dal momento che la rottamazione è circoscritta ai carichi affidati agli “Agenti della Riscossione”, sono esclusi sia gli enti locali che riscuotono le entrate in proprio ex art. 52 del DLgs. 446/97 sia i concessionari locali; quando invece l’ente locale si è avvalso di Agenzia delle Entrate-Riscossione la rottamazione è ammessa.

Entro quanto è possibile “rottamare”?
E’ possibile aderire alla rottamazione entro il 30 aprile 2023 e l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, comunica l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

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E’ possibile contattare lo Studio Legale Tributario Guerra per verificare la possibilità di aderire alla rottamazione.